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Il Responsabile dei lavori
16 luglio 2009 -
Molto spesso mi capita di incontrare, nei cantieri, committenti non preparati in ambito di sicurezza cantieri, nè, tanto meno, in ambito di costruzzioni.
Pertanto, come prevede il D.Lgs.81/08, il committente ha bisogno della figura con competenza e capacità tecniche adeguate. Di conseguenza, con la nomina, paraltro non obbligatoria, del Responsabile dei lavori (R.L.), il legislatore ha dato competenze più ampie che in passato; infatti, il R.L. coordina il cantiere da un punto di vista gestionale, non solo costruttivo.
Inoltre, qualora il R.L. avesse i requisiti di all'art.98 del D.Lgs.81/08, potrebbe anche ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Alla fine dei conti, però, è il committente l'artefice della sicurezza, stabilendo i costi e i compiti professionali dei soggetti che nomina. Normalmente è sempre la sicurezza quella che viene meno nel risparmio totale dell'opera.
Affidare i compiti di progettista, Direttore lavori, responsabile lavori, coordinatore alla sicurezza con le stesse parcelle previste in passato significa non riconoscere il nuovo ruolo e, soprattutto, le nuove responsabilità affidate a tali soggetti.
a cura di Monica Baldini - tratto da Il sole 24 ore