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Certificazione energetica
Edilizia. Risparmio energetico e detrazioni: aggiornata guida Agenzia Entrate
30 ottobre 2010
Aggiornata la Guida fiscale dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
In particolare:
- per i lavori che proseguono oltre un periodo d'imposta, è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione
- per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).
Dal 1° luglio 2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste italiane hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.
tratto da Edilio
Detrazioni 55%: L'opposizione vuole stabilizzarla
news del 26 Aprile 2010
Chiesta - ancora una volta - anche la stabilizzazione delle detrazioni fiscali del 55% delle spese per l’efficientamento energetico degli edifici, in scadenza a fine 2010. Come per il 36% - ha spiegato Tino Iannuzzi del PD - questo strumento si è rivelato molto efficace sia sul piano economico (interventi realizzati ed emersione di lavoro nero) che su quello del rafforzamento delle politiche ambientali ed è assolutamente urgente stabilizzarlo subito per dare alle aziende e agli operatori del settore il tempo e la serenità di programmare nel tempo gli investimenti e le attività.
A questo proposito, è stata citata la proposta avanzata da FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni) di inserire nella legge di conversione in esame la stabilizzazione della detrazione del 55% e un “ecoprestito” che faciliti per le famiglie la riconversione degli immobili in strutture ad alto rendimento energetico.
Tratto da edilportale.com
Stesura delle pratiche per la detrazione fiscale del 55%:
Sopralluogo
Redazione documenti per Enea
Calcolo della classe di Certificazione del Vostro edificio
Stesura della Certificazione Energetica
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NEWS
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08 maggio 2009
Modello di comunicazione per detrazioni 55%
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta (art. 29 del DL 185/2008) per fruire della detrazione del 55%.
La detrazione del 55% è riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Il modello deve essere utilizzato:
- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;
Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all'ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.
Tratto dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate
scarica il Modello
scarica le istruzioni
tratto da www.edilio.it