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Sì delle Regioni al Piano nazionale per l’efficienza energetica 2011
news del 29 Luglio 2011
Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti e l’efficientamento energetico nell’industria e nei servizi.
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SISTEMA CASA QUALITÀ: il nuovo sistema unico di Certificazione della qualità edilizia residenziale
20 Giugno 2011
“Sistema Casa Qualità”, un nuovo sistema di certificazione volontaria con l’obiettivo di indurre un cambiamento culturale nell’edilizia: i costruttori dovrebbero realizzare edifici di qualità certificata, mentre i Comuni e le Regioni, dovrebbero prevedere agevolazioni di varia natura (premi volumetrici, sconti sull’ICI, etc.).
Questo il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera e passato al Senato.
La certificazione valuterà i consumi energetici, considerando una serie di parametri quali l'isolamento, l'esposizione, l'orientamento, l'ombreggiamento, la ventilazione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
La classificazione avverrà assegnando una lettera decrescente in base alla qualità dell'edificio, in analogia con quanto avviene per la certificazione energetica, con la quale dovrà esserci corrispondenza.
Si tratta, quindi, di un sistema di certificazione che si pone l'obiettivo non solo di migliorare la qualità ambientale, attraverso il ridimensionamento dell'impatto che l'edilizia ha sull'ambiente, ma anche il benessere psicofisico di chi gli edifici li abita.
Effetti normativi conseguenti agli esiti del referendum del 12 - 13 giugno 2011
New del 16 giugno 2011
In seguito all'esito delle consultazioni referendarie numerose sono le norme abrogate in materia di:
a) Energia nucleare;
b) Servizi Pubblici di rilevanza economica;
c) Tariffa del servizio idrico integrato.
A) ENERGIA NUCLEARE
Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla Legge n. 75/2011, ha sancito l'abrogazione della normativa inerente il ritorno alla produzione di energia nucleare prevedendo, però, una moratoria al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza nucleare. Il quesito referendario, così come riformulato con D.P.R. del 9 giugno 2011, abroga il comma 1 e il comma 8 dell'articolo 5 che disponevano la moratoria sul nucleare e l'adozione della Strategia energetica nazionale.
Resta esclusa dalla portata del referendum la disciplina sullo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi. Proseguirà pertanto l'iter legislativo previsto dal D.Lgs. n. 31/2010 per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.
B) SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
L'esito del voto referendario ha comportato l'abrogazione della disciplina inerente l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica introdotta recentemente dall'articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008.
Si ricorda che tale normativa comprendeva, tra i settori oggetto di riforma, quello del servizio idrico, quello dei trasporti pubblici locali, quello dello smaltimento dei rifiuti urbani e tutti i servizi pubblici aventi rilevanza economica ad esclusione dei settori della distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, il cui mercato è già liberalizzato, del trasporto ferroviario regionale e quello della gestione delle farmacie comunali. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esclusi anche i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma.
L'esito del referendum comporta quindi il ripristino dell'articolo 113 “gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale consente all'ente pubblico di optare liberamente tra le tre differenti modalità di affidamento di un servizio pubblico a rilevanza economica:
– a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
– a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
– a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
Si evidenzia che, in base ai dati pubblicati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sui servizi idrici (oggi Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) nel Rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, delle 92 Autorità d'ambito previste sono 69 quelle che hanno effettuato gli affidamenti per un totale di 114 affidamenti societari di cui:
- 57 sono stati effettuati a favore di società pubbliche;
- 7 società private;
- 23 società mista con partner selezionato;
- 9 società mista con partner finanziario quotato in borsa;
- più 18 casi non specificati.
Le concessioni in essere termineranno pertanto alla scadenza prevista dal contratto di servizio non essendo più in vigore l'obbligo, per l'ente pubblico gestore, di indire apposita gara.
In particolar modo per il settore del trasporto pubblico locale su gomma, l'esito del referendum comporta il ripristino della disciplina settoriale dettata dal D.Lgs. n. 422/1997, centrata sulle gare ad evidenza pubblica, unitamente, però alle deroghe successivamente consentite dall'art. 61 della legge n. 99/2009. Tale legge, richiamando il Regolamento europeo 1370/2007, ha introdotto la possibilità di procedere all'affidamento dei servizi con modalità "in house" diretta per servizi di entità minore e per servizi ferroviari, prevedendo un periodo transitorio di 10 anni per rispettare la normativa (2009-2019).
C) TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il referendum comporta l'abrogazione di parte dell'articolo 154 del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”. Nello specifico viene previsto che nel determinare il corrispettivo tariffario del servizio idrico integrato, i gestori del servizio non debbano tenere più conto del criterio dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Restano in vigore gli altri criteri:
- qualità della risorsa idrica, del servizio, delle opere e degli adeguamenti necessari;
- entità dei costi di gestione delle opere e delle aree di salvaguardia;
- recupero della quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito;
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
L'effetto dell'abrogazione della norma è quindi quello di ridurre la profittabilità del settore, in quanto non sarà più concessa la remunerazione del 7% del capitale investito medio netto prevista a copertura degli oneri finanziari e fiscali della gestione.
di Pierpaolo Masciocchi
APROVATO IL 55% per il 2011
news del 10 dicembre 2010
Il Senato ha definitivamente approvato il Disegno di Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria).
Il testo approvato a Palazzo Madama coincide con quello approvato dalla Camera dei Deputati nelle scorse settimane.
Riportiamo alcune delle disposizioni del provvedimento in attesa di pubblicazione che risultano di maggior interesse per il mondo dell'Edilizia.
Detrazione 55%: Conferma fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 48).
Confermata la detrazione fiscale del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Prevista la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo (anziché cinque).
Questo il testo della disposizione:"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
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Sicurezza sul lavoro, coordinatore sempre obbligatorio nei cantieri con più imprese
News 18 Ottobre 2010
La Corte di Giustizia Europea boccia la deroga dell'Italia che lo prescrive solo per lavori soggetti a permesso di costruire
di Paola Mammarella
Designare un coordinatore per la sicurezza, che rediga un apposito piano, è obbligatorio quando in un cantiere sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto il permesso di costruire.
Lo ha affermato la Cortedi Giustizia europea, che con una sentenza del 7 ottobre scorso ha chiarito i dubbi del Tribunale di Bolzano su alcune deroghe alle norme comunitarie operate dalla legge italiana.
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