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OBBLIGO DELLA CLASSE ENERGETICA PER TUTTI GLI ANNUNCI DI VENDITA IMMOBILIARE
Scatterà dal 01/01/2012 l’obbligo di indicare in tutti gli annunci immobiliari di vendita l’indice di prestazione energetica dell’immobile contenuto nell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Tale obbligo scaturisce dall’applicazione dell’art.13 del DLgs n.28 del 03/03/2011 (c.d. “decreto rinnovabili” – attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE) ove è stabilito che “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”.
Per annuncio si intende ogni forma di comunicazione: internet, cartacea, TV, volantini e cartelli.
Sempre nello stesso decreto è stabilito, inoltre, che per la locazione di immobili già dotati di attestato di certificazione energetica (immobili di recente costruzione o che siano stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica) lo stesso sia consegnato, anche in copia conforme, al conduttore.
La sanzione prevista per chi non osserverà gli obblighi sarà data da multe che vanno da 1.000 a 5.000 euro.
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento, redatto da un tecnico abilitato, che attesta la prestazione energetica dell’edificio ed alcuni altri parametri energetici caratteristici dell’edificio. Si tratta di una “etichetta di qualità” energetica dell’immobile simili a quelle siamo da tempo abituati a vedere sui nuovi elettrodomestici.
Con l’attestato di certificazione energetica sarà più facile, per l’acquirente, prevedere quale sarà il costo annuale presunto per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria dell’immobile pubblicizzato, un parametro quindi facilmente verificabile che avrà un ruolo importante sulla decisione dell’acquisto.
E’ facilmente intuibile che un attestato di certificazione energetica redatto in modo “grossolano” espone il venditore a rischi di rivalsa e a richieste di risarcimento da parte dell’acquirente.
Per le ragioni sopraesposte si consiglia di affidarsi alla consulenza di tecnici competenti, ingegneri esperti nel campo dell’efficienza e del risparmio energetico, diffidando dei c.d. “tecnici firma-carte” perennemente in promozione sottocosto.
Il nostro Studio offre un servizio di diagnosi e certificazione energetica professionale e competente, rivolto sia a privati, che a società immobiliari e di intermediazione: non esitate a contattarci per un preventivo!
Effetti normativi conseguenti agli esiti del referendum del 12 - 13 giugno 2011
In seguito all'esito delle consultazioni referendarie numerose sono le norme abrogate in materia di:
a) Energia nucleare;
b) Servizi Pubblici di rilevanza economica;
c) Tariffa del servizio idrico integrato.
A) ENERGIA NUCLEARE
Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla Legge n. 75/2011, ha sancito l'abrogazione della normativa inerente il ritorno alla produzione di energia nucleare prevedendo, però, una moratoria al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza nucleare. Il quesito referendario, così come riformulato con D.P.R. del 9 giugno 2011, abroga il comma 1 e il comma 8 dell'articolo 5 che disponevano la moratoria sul nucleare e l'adozione della Strategia energetica nazionale.
Resta esclusa dalla portata del referendum la disciplina sullo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi. Proseguirà pertanto l'iter legislativo previsto dal D.Lgs. n. 31/2010 per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.
B) SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
L'esito del voto referendario ha comportato l'abrogazione della disciplina inerente l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica introdotta recentemente dall'articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008.
Si ricorda che tale normativa comprendeva, tra i settori oggetto di riforma, quello del servizio idrico, quello dei trasporti pubblici locali, quello dello smaltimento dei rifiuti urbani e tutti i servizi pubblici aventi rilevanza economica ad esclusione dei settori della distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, il cui mercato è già liberalizzato, del trasporto ferroviario regionale e quello della gestione delle farmacie comunali. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esclusi anche i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma.
L'esito del referendum comporta quindi il ripristino dell'articolo 113 “gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale consente all'ente pubblico di optare liberamente tra le tre differenti modalità di affidamento di un servizio pubblico a rilevanza economica:
– a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
– a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
– a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
Si evidenzia che, in base ai dati pubblicati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sui servizi idrici (oggi Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) nel Rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, delle 92 Autorità d'ambito previste sono 69 quelle che hanno effettuato gli affidamenti per un totale di 114 affidamenti societari di cui:
- 57 sono stati effettuati a favore di società pubbliche;
- 7 società private;
- 23 società mista con partner selezionato;
- 9 società mista con partner finanziario quotato in borsa;
- più 18 casi non specificati.
Le concessioni in essere termineranno pertanto alla scadenza prevista dal contratto di servizio non essendo più in vigore l'obbligo, per l'ente pubblico gestore, di indire apposita gara.
In particolar modo per il settore del trasporto pubblico locale su gomma, l'esito del referendum comporta il ripristino della disciplina settoriale dettata dal D.Lgs. n. 422/1997, centrata sulle gare ad evidenza pubblica, unitamente, però alle deroghe successivamente consentite dall'art. 61 della legge n. 99/2009. Tale legge, richiamando il Regolamento europeo 1370/2007, ha introdotto la possibilità di procedere all'affidamento dei servizi con modalità "in house" diretta per servizi di entità minore e per servizi ferroviari, prevedendo un periodo transitorio di 10 anni per rispettare la normativa (2009-2019).
C) TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il referendum comporta l'abrogazione di parte dell'articolo 154 del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”. Nello specifico viene previsto che nel determinare il corrispettivo tariffario del servizio idrico integrato, i gestori del servizio non debbano tenere più conto del criterio dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Restano in vigore gli altri criteri:
- qualità della risorsa idrica, del servizio, delle opere e degli adeguamenti necessari;
- entità dei costi di gestione delle opere e delle aree di salvaguardia;
- recupero della quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito;
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
L'effetto dell'abrogazione della norma è quindi quello di ridurre la profittabilità del settore, in quanto non sarà più concessa la remunerazione del 7% del capitale investito medio netto prevista a copertura degli oneri finanziari e fiscali della gestione.
di Pierpaolo Masciocchi
I benefici della certificazione BS OhSAS 18001 sui sistemi di gestione della sicurezza.
24 Gennaio 2011
Un recente articolo pubblicato su Ambiente e Sicurezza, appare chiaro come le imprese abbiano ricevuto molteplici vantaggi usando il sistema di gestione della sicurezza.
In particolare, sono state intervistate 800 aziende di diversi settori: dall'agroalimentare all'edilizia, dalla produzione all'istruzione, dalla sanità ai trasporti. Il 69% delle aziende concordano nel fatto che la gestione della sicurezza razionalizza i processi ed i relativi costi, nonché diminuisce il rischio infortuni, riducendo ulteriori costi diretti ed indiretti.
Pertanto, ricorrere ad un sistema di gestione della sicurezza, anche se inzialmente comporta dei costi aggiuntivi, nel medio e lungo termine porta ad una razionalizzazione dei costi ed a una riduzione degli stessi.
a cura di Monica Baldini
Sicurezza e tutela della salute negli uffici: le indicazioni per videoterminali, stampanti e fotocopiatrici, tavoli e sedie, cassettiere, microclima e illuminazione
12 novembre 2010
Sul sito di Suva è stata pubblicata la scheda "Sicurezza sul lavoro e tutela della salute per le PMI del settore terziario: uffici".
La scheda illustra i problemi e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori negli uffici ed è rivolta alle aziende del settore terziario le cui attività non comportano pericoli particolari (ad esempio amministrazioni pubbliche, banche, assicurazioni e altre aziende che impiegano solo personale d' ufficio).
Il documento si pone l'obiettivo di evidenziare "dove si celano i pericoli d'infortunio e i rischi per la salute e spiega come affrontarli".
scarica la guida
VADEMECUM SICUREZZA CANTIERI
Come tenere in ordine la documentazione relativa ai principali adempimenti in materia di sicurezza. Il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia ha realizzato e diffuso un vademecum che consente alle imprese ed ai cantieri di tenere monitorato l'adempimento dei principali requisiti in materia di sicurezza.
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Il Testo Unico sulla sicurezza si applica anche al condominio
Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, rispondendo ad alcune domande sul Sito ufficiale, chiarisce alcuni punti chiave sull'applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) nel condominio.
Tra gli elementi di maggior interesse dell'intervento ministeriale, pubblicato tra le domande frequenti (F.A.Q.) della sezione Sicurezza lavoro, si segnala come gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi, gravino sul condominio nella persona del suo amministratore pro tempore; la risposta del Ministero specifica l'obbligo dell'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze.
tratto da Il sole 24 ore
Aggiornati gli adempimenti in materia di sicurezza cantieri, secondo la Comunità Europea.
Nella tabella scaricabile, si possono vedere tutti gli obblighi da parte delle imprese di costruzioni e da parte delle diverse figure che entrano in gioco in Cantiere.
TABELLA
DURC
Sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro è stata creata una nuova sezione dedicata al Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc).
La sezione contiene tutta la normativa in materia e molto interessante la sezione dedicata alle domande più frequenti.
Le risposte, infatti, spaziono dai dubbi sull'applicazione alle procedure di rilascio.
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/durc
Igiene del lavoro
04 Giugno 2009
Il Primo Soccorso nelle Aziende e nei Cantieri Edili
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