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Certificazione energetica
OBBLIGO DELLA CLASSE ENERGETICA PER TUTTI GLI ANNUNCI DI VENDITA IMMOBILIARE
Scatterà dal 01/01/2012 l’obbligo di indicare in tutti gli annunci immobiliari di vendita l’indice di prestazione energetica dell’immobile contenuto nell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Tale obbligo scaturisce dall’applicazione dell’art.13 del DLgs n.28 del 03/03/2011 (c.d. “decreto rinnovabili” – attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE) ove è stabilito che “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”.
Per annuncio si intende ogni forma di comunicazione: internet, cartacea, TV, volantini e cartelli.
Sempre nello stesso decreto è stabilito, inoltre, che per la locazione di immobili già dotati di attestato di certificazione energetica (immobili di recente costruzione o che siano stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica) lo stesso sia consegnato, anche in copia conforme, al conduttore.
La sanzione prevista per chi non osserverà gli obblighi sarà data da multe che vanno da 1.000 a 5.000 euro.
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento, redatto da un tecnico abilitato, che attesta la prestazione energetica dell’edificio ed alcuni altri parametri energetici caratteristici dell’edificio. Si tratta di una “etichetta di qualità” energetica dell’immobile simili a quelle siamo da tempo abituati a vedere sui nuovi elettrodomestici.
Con l’attestato di certificazione energetica sarà più facile, per l’acquirente, prevedere quale sarà il costo annuale presunto per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria dell’immobile pubblicizzato, un parametro quindi facilmente verificabile che avrà un ruolo importante sulla decisione dell’acquisto.
E’ facilmente intuibile che un attestato di certificazione energetica redatto in modo “grossolano” espone il venditore a rischi di rivalsa e a richieste di risarcimento da parte dell’acquirente.
Per le ragioni sopraesposte si consiglia di affidarsi alla consulenza di tecnici competenti, ingegneri esperti nel campo dell’efficienza e del risparmio energetico, diffidando dei c.d. “tecnici firma-carte” perennemente in promozione sottocosto.
Il nostro Studio offre un servizio di diagnosi e certificazione energetica professionale e competente, rivolto sia a privati, che a società immobiliari e di intermediazione: non esitate a contattarci per un preventivo!
Ricorso degli Ordini degli ingegneri delle Marche contro la Regione Marche
News del 15 Giugno 2011
Dopo mesi di ricorsi, sostenuti anche dal Consiglio Nazionale Ingegneri che è intervenuto ad adiuvandum, risultano dunque di fatto annullati i provvedimenti regionali impugnati, che prevedevano tra l’altro l’istituzione dell’elenco dei certificatori energetico ambientali, il percorso formativo, la valutazione dei curricula da parte di organismi regionali.
Il ricorso ha riconosciuto la non necessità degli ingegneri all'iscrizione all'Albo regionale marchigiano.
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Convegno su prestazioni energetiche degli edifici: "Criteri di riqualificazione nel rispetto dei requisiti di benessere e sostenibilità ambientale" 1 aprile 2011 - Università degli studi di Pavia
Il primo aprile 2011, presso l' Università di Pavia - Facoltà di Ingegneria - Aula EF3 - Via Ferrata 1 di PAVIA, si terrà il convegno dal titolo "Criteri di riqualificazione nel rispetto dei requisiti di benessere e sostenibilità ambientale". Durante l'incontro saranno riportati gli obiettivi ed i risultati già ottenuti di una ricerca condotta contestualmente da cinque Università italiane. Il programma di ricerca da un lato comprende la raccolta di dati relativi ai consumi energetici degli edifici residenziali della seconda metà del XX secolo e dall'altro si focalizza sulla valutazione delle strategie di intervento e delle tecniche attuabili. I risultati ottenuti possono rappresentare un valido supporto alla progettazione degli interventi di riqualificazione e alla consapevolezza della relativa efficacia in termini costi/benefici. Tecnici progettisti e amministrazioni pubbliche possono trovare spunti interessanti per la valutazione delle priorità degli interventi e della reale validità in termini di riduzione dei consumi energetici. Nell'ambito della riqualificazione energetica degli edifici residenziali esistenti, verranno illustrati alcuni risultati della ricerca in via di sviluppo.
Università di Pavia - Facoltà di Ingegneria - Aula EF3 - Via Ferrata 1, PAVIA.PROGRAMMA del WORKSHOP
Ore 9:00 - Registrazione partecipanti
Ore 10:00 - Benvenuto del Preside della facoltà di Ingegneria (Prof. Carlo Ciaponi) e inizio lavori
Ore 10:15 - Presentazioni Introduzione - Impostazione della ricerca generale
Involucro opaco - Soluzioni e tecniche di intervento per l'incremento delle prestazioni energetiche e per la sostenibilità ambientale (Prof. Anna Magrini - Università degli studi di Pavia)
Involucro trasparente - Prestazioni termiche, acustiche, illuminotecniche e sistemi di protezione dalla radiazione solare dei componenti d'involucro trasparenti. (Prof. Gianfranco Cellai - Università degli studi di Firenze)
Impianti - Consumi di energia per il riscaldamento e strategie di intervento per la riqualificazione energetica. (Prof. Onorio Saro - Università degli studi di Udine)
Impianti solari - Applicazioni nella riqualificazione energetica (Prof. Giuseppe Oliveti - Università della Calabria)
Simulazione dinamica - Strumenti per la valutazione dello stato di fatto e l'ottimizzazione dell'intervento (Prof. Paolo Baggio - Università degli studi di Trento)
Consumi reali - Alcuni risultati delle analisi della situazione attuale attraverso la rilevazione dei consumi per il riscaldamento
Ore 13.00 - Discussione e conclusione dell'incontroOre 13:30 - Fine dei lavori
La partecipazione è gratuita.Prossimamente su Biblus-net saranno pubblicate relazioni sui temi trattati.
Che Differenza c'è tra Attestato di Qualificazione Energetica e Attestato di Certificazione Energetica?
26 Ottobre 2010
Le differenze sostanziali tra attestato di qualificazione energetica e attestato di certificazione energetica riguardano innanzitutto il fatto che il primo può essere redatto da un tecnico "qualunque" mentre il secondo è sottoscritto sotto la propria responsabilità da un "certificatore energetico ", competente e abilitato all'esercizio di tale professione.
L'attestato di qualificazione energetica qualifica le prestazioni energetiche, ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall’edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero rende evidenza delle prestazioni energetiche dell’edificio.
L’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica; tuttavia tale documento non costituisce l’attestato di certificazione energetica dell’edificio ed è valido fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali.
A partire dal 1 gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica degli edifici sono necessari per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici.
L’attestato di qualificazione energetica, in analogia a quanto disposto per la certificazione energetica, deve indicare:
1) la classe di appartenenza dell’edificio in una scala di valori che va dalla classe «A» (basso consumo) fino alla classe «G» (alto consumo) in base al fabbisogno di calore dell’immobile e al fabbisogno di energia per uso termico;
2) la tipologia dell’immobile;
3) la data di costruzione o di ristrutturazione con eventuale indicazione del tecnico progettista;
4) i dati volumetrici e di superficie disperdente dell’immobile;
5) la struttura edilizia con esatta specificazione del tipo di superficie che costituisce l’involucro esterno perimetrale (compresi gli infissi) e la struttura delle coperture;
6) le caratteristiche degli impianti termici;
7) il rendimento degli impianti termici;
8) gli eventuali consigli ed osservazioni per attuare un miglioramento energetico ed un possibile passaggio di classe.
A cura di Monica Baldini - tratto da www.certificazione-energetica.com
Detrazione 55%: in arrivo una proposta di proroga.
30/09/2010
Gli uffici tecnici del Ministero dello Sviluppo economico proporranno ai Ministri competenti una proroga della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - in scadenza il 31 dicembre 2010 - e una ricalibratura della misura che, con l’esperienza di questi anni, promuova maggiormente gli interventi più efficaci in termini di risparmio energetico e riduca l’onere per lo Stato.
continua.
29 giugno 2010
Dal 1° luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche per gli affitti!!!
La mancata consegna dell'attestato di certificazione energetica legittima la richiesta di risoluzione del contratto e quella di risarcimento dei danni subiti.
20 luglio 2009
Com'è ormai noto il 1° luglio è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile compravenduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008.
Pertanto, la mancata consegna dell'ACE, se è vero che non rende la vendita invalida,legittima tuttavia l'acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477-1453-1455 cod. civ., in quanto è interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica, per i rilevanti risvolti fiscali (oltre che in materia di urbanistica/edilizia su cui si concentra in particolare l'attenzione dell'acquirente, nonché del notaio rogante per i connessi profili di responsabilità civile professionale), con conseguente diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali,costituiti in linea teorica dall'interesse negativo (danno emergente: spese e perdite connesse strettamente con le trattative, ad es. spese di viaggio e di corrispondenza; lucro cessante: vantaggio che l'acquirente avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni) e dall'interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non fosse stato posto in essere dalla controparte l'evento impeditivo del rapporto) che non patrimoniali (morali, per la sofferenza contingente patita) eventualmente subiti. La risarcibilità delle voci di danno descritte dovrà essere naturalmente valutata con riferimento al singolo caso concreto.
Altro profilo di rischio per il venditore è costituito dall'eventualità che nella prassi venga accolta un'interpretazione estensiva dell'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 192 del 2005, tale da ricomprendere anche costui, oltre al costruttore dell'immobile, tra i soggetti passivi della sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, derivante dalla mancata consegna al proprio avente causa (proprietario secondo il dato letterale ed acquirente secondo l'interpretazione estensiva) dell'originale della certificazione energetica.
tratto da Il sole 24 ore
Linee guida Certificazione Energetica Edifici
15 luglio 2009
Sono uscite le linee guida per le regioni che non si sono ancora dotate delle norme attuative riguardo la Certificazione Energetica degli edifici.
Ogni edificio, appartamento, villetta, casale, ecc, dovrà essere dotato di un Certificato Energetico che attesti il consumo dell'energia Primaria a metro quadrato.
Il suddetto Certificato dovrà essere redatto da un tecnico abilitato, indipendente dalla costruzione, per cui non potrà coincidere con il progettista o il costruttore.
Linee guida
Scarica il testo della Gazzetta Ufficiale
Finalmente la casa a costo zero
A Follonica è nato il primo condominio a "costo zero". Il costo zero è dovuto agli impianti che sfruttano le energie rinnovabili.
Infatti il condominio è dotato di impianto geotermico e impianto fotovoltaico.
Per maggiori informazioni: http://www.edilia2000.it/informazione/articoli/articolo.php?_uri=780153518b572b4ecd494d2ef14b2d2fb635b6b43453030042b2062b
La certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009
Importanti chiarimenti nello studio n. 344/2009 del Consiglio Nazionale del Notariato.
29 giugno 2009
A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE.
In attesa delle linee guida nazionali è l'attestato di qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici nel nostro Paese, un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale.
L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
Importanti chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 334/2009. Il documento fa il punto sui comportamenti da tenere nella contrattazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, tenendo conto dell'abrogazione (disposta dall'art. 35 del DL 112/2008) dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 i quali prevedevano l'obbligo di allegare l'AQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) a pena di nullità.
Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l'immobile può essere dotato dell AQE anche dopo il rogito.
Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica.
Va ricordato, infine, che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
tratto da il sole 24 ore