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Certificazione energetica

Risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo: pubblicato il primo decreto attuativo
Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2009, n. 59 (GU10 giugno 2009, n.132)


11 giugno 2009

Dopo anni di attesa è stato pubblicato il primo dei tre decreti attuativi del Dlgs 192/2005, in materia di risparmio energetico degli edifici.

Lo strumento, che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 5 febbraio 2006, ovvero 120 giorni dopo l'entrata in vigore del Dlgs, dà attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria 2002/91 in materia di efficienza energetica.
Il decreto è il primo dei provvedimenti attuativi delle disposizioni intese a definire i metodi di calcolo del dispendio energetico degli edifici, dare chiare indicazioni sulla formazione e la certificazione dei professionisti e fornire istruzioni sull'utilizzo delle tecnologie.

In particolare, il decreto 59/2009 definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici, degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al terziario, per l' illuminazione artificiale degli edifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento agli impianti di riscaldamento il provvedimento dispone che in tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 e comunque dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

Dispone, inoltre, che in tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica.

Per quanto concerne la ristrutturazione di edifici esistenti(articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del Dlgs), il decreto prevede che il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuti e documenti l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica.

Il provvedimento conferma le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata:
a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;

b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette "cal-daiette" presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto an-ni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;
c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

Le disposizioni si applicano nelle Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.


tratto da il Sole 24 Ore

Detrazioni 55%: come calcolare la prestazione energetica degli edifici

news del 17 dicembre 2009

L’approvazione del DPR 59/2009 e del DM 26 luglio 2009 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e sulle “Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” hanno portato ad alcune modifiche relative agli adempimenti ed ai metodi di calcolo della prestazione energetica anche per gli interventi di riqualificazione energetica per la detrazione del 55% delle spese sostenute. continua...


09/06/2009

Bioedilizia ed energie rinnovabili - Energy Days

Reggio Calabria dal 11/06/2009 al 14/06/2009

La campagna Sustainable Energy Europe 2005-2008, promossa dalla Comunità Europea, incentra l’attenzione sulle fonti energetiche rinnovabili e sull’efficienza energetica, allo scopo di rendere eco-compatibili la produzione e l’utilizzo dell’energia.



Energy Days è una mostra convegno specializzata che si rivolge ad aziende e ad enti pubblici interessati alle innovazioni tecnologiche nei settori della bioedilizia e delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

L'applicazione dei criteri di sostenibilità oggi diviene premessa essenziale per contribuire a combattere l'inquinamento proveniente dal settore edile, adeguandosi alle norme della certificazione energetica degli edifici.

"Conoscere i materiali biologici, le tecnologie costruttive tradizionali, riappropriarsi di concetti e tematiche che ci appartengono non può che consentire, al di là del benessere dell'individuo, il ripristino e la conservazione dell'equilibrio millenario tra uomo e ambiente".

Questi gli obiettivi dell'iniziativa itinerante che dall'11 al 14 giugno si tiene presso il Centro Direzionale di Reggio Calabria.

Le aree tematiche sono: combustori per biomasse; stufe a biomasse; stufe a pellets; generatori di energia ricavata dal moto delle maree, delle onde, delle correnti; generatori eolici; attrezzature per impianti eolici; gruppi di cogenerazione; moduli fotovoltaici; attrezzature per impianti fotovoltaici; attrezzature per impianti solari termici; sistemi solari completi; sistemi fotovoltaici; pannelli solari termici; turbine microelettriche; impianti geotermici.


Info:www.energydays.eu

Certificazione energetica

Dal 1° luglio l'attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite

5 Giugno 2009

In attesa delle linee guida nazionali molti i dubbi sui criteri di applicazione della misura

Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni immobiliari. Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.

Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.


Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti.


tratto da il Sole 24 ore




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